Art. 5
In vigore dal 28 ago 1965
I beni di cui ai precedenti articoli sono trasferiti alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze e arredi.
I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spettano alla Regione dalla data del 1 gennaio 1965.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;958#art-5