Art. 2

In vigore dal 28 ago 1965
Le miniere, le acque minerali e termali, le cave e torbiere di cui all'allegato "B" del presente decreto sono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione con effetto dal 1 gennaio 1965. Dalla stessa data la Regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo ai beni di cui all'art. 55, numeri 2 e 3, dello Statuto regionale. Le intendenze di finanza operanti nella Regione, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, provvederanno a trasmettere elenchi descrittivi dai beni oggetto del trasferimento, compresi nel territorio della propria circoscrizione, al Ministero delle finanze e al Presidente della Giunta regionale, per le eventuali osservazioni. Entro 6 mesi dalla data di approvazione degli elenchi da parte del Ministro per le finanze, gli Uffici tecnici erariali operanti nella Regione provvederanno alla consegna di detti beni mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento dei delegati delle rispettive intendenze di finanza e della Regione. Gli esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, alla Giunta regionale, nonché alle intendenze di finanza competenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;958#art-2

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