Art. 6

In vigore dal 25 lug 1965
Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità in corso di godimento al 1 marzo 1966, vengono riliquidati, con effetto da, tale data, con l'applicazione delle norme di cui al precedente , prendendo a base, per ciascuno assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1 marzo 1966 determinata nel modo indicato ai comma, secondo del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;759#art-6

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