Art. 1

In vigore dal 25 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale. Decreta . L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è stabilita, per i casi di cessazione dal servizio aventi effetto dal 1 marzo 1966 e successivamente, in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile. Dalla stessa data del 1 marzo 1966 il contributo dovuto per ogni iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato è stabilito in misura pari al 5,10 per cento delle competenze indicate nel precedente comma considerate in ragione dell'80 per cento ed è ripartito per il 2,50 per cento a carico del personale e per il 2,60 per cento a carico della Amministrazione di appartenenza. A decorrere dal 1 gennaio 1968 e successivamente ogni due anni il contributo di cui al precedente comma è maggiorato, a carico dell'Amministrazione, in ragione dello 0,50 per cento delle competenze indicate nel primo comma considerate per l'80 per cento, lino a raggiungere l'aliquota complessiva dell'8,10 per cento.
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