Art. 3

In vigore dal 25 lug 1965
A partire dal 1 marzo 1966 la tabella di cui alla lettera a) dell'art. 15 della legge 25 novembre 1957, numero 1139, è sostituita da quella allegata al presente decreto. Dalla stessa data, è elevato da L. 5.100 a L. 18.000 l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilità, nei casi di gruppi di superstiti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;759#art-3

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