Art. 2

In vigore dal 25 lug 1965
L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato è stabilita, per i casi di cessazione dal servizio aventi effetto dal 1 marzo 1966 e successivamente, in un dodicesimo dell'80 per cento dell'importo annuo delle competenze previste dal primo comma dell' della legge 27 febbraio 1960, n. 182, per ogni anno di servizio computabile. A decorrere dalla stessa, data del 1 marzo 1966 il personale delle Ferrovie dello Stato viene sottoposto ad una ritenuta, a favore dell'Opera di previdenza, pari al 3,50 per cento dell'80 per cento delle competenze previste dal primo comma dell' della legge 27 febbraio 1960, n. 182. Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza, a favore del personale, calcolato sull'80 per cento delle competenze suddette, viene stabilito come segue: 5,50 per cento a decorrere dal 1 marzo 1966; 6.50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1967; 7,50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1968; 8,50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1969; 9 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1970.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;759#art-2

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