Art. 7

In vigore dal 25 lug 1965
Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi, di cui all'art. 20 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, tanto per gli assegni già conferiti, quanto per quelli da conferire, sono elevati, con effetto dal 1 marzo 1966 a lire: 144.000 per gli assegni vitalizi diretti; 132.000 per gli assegni vitalizi a favore della vedova 120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dall'art 18 della citata legge 25 novembre 1957, n. 1139. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1965 SARAGAT MORO - PIERACCINI - COLOMBO - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 55. - VILLA
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