Art. 2
In vigore dal 1 set 1966
L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1567, è sostituito dal seguente:
"Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore (triennale) n. 8 sezioni;
tornitore (triennale);
meccanico riparatore di automezzi (triennale);
Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricisti in b.t. (triennale) n. 2 sezioni;
riparatore apparecchi radio (triennale);
Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per:
aiuto assistente edile (triennale);
muratore (biennale) n. 2 sezioni;
carpentiere in legno (biennale);
Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per: mobiliere (triennale) n. 2 sezioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1724#art-2