Art. 4

In vigore dal 1 set 1966
Il contributo previsto all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1567, è elevato da L. 66.000.000 a L. 335.800.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1724#art-4

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