Art. 3

In vigore dal 1 set 1966
Il disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1567, si applica con effetto dal 1 ottobre 1964 anche al personale direttivo s insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, si trovi in servizio presso la Scuola professionale coordinata di Cividale del Friuli derivante dalla trasformazione della preesistente Scuola tecnica per l'industria e l'artigianato di Udine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1724#art-3

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