Art. 6

In vigore dal 1 set 1966
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1964. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul cap. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 1965 SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO - LAMI STARNUTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 82. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1724#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo