Art. 6
In vigore dal 1 set 1966
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1964.
La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul cap. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1965
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO - LAMI STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 82. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1724#art-6