Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 set 1966
L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1567, è sostituito dal seguente: "Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore (triennale) n. 8 sezioni; tornitore (triennale); meccanico riparatore di automezzi (triennale); Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricisti in b.t. (triennale) n. 2 sezioni; riparatore apparecchi radio (triennale); Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per: aiuto assistente edile (triennale); muratore (biennale) n. 2 sezioni; carpentiere in legno (biennale); Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per: mobiliere (triennale) n. 2 sezioni".
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