Art. 7

In vigore dal 18 giu 1965
Gli esami di idoneità previsti dall'art. 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per le ostetriche che non conseguano il passaggio nel ruolo di concetto e che abbiano maturato almeno cinque anni nel coefficiente 229 debbono essere indetti con decreto rettorale, da portarsi a conoscenza delle interessate mediante tempestiva comunicazione scritta per il tramite dell'istituto presso il quale prestano servizio, e consisteranno in una prova pratica ed in una relazione verbale afferente alla prova stessa. Le Commissioni giudicatrici avranno la stessa composizione di quelle previste dagli articoli 20 e 27 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465. La notizia del diario delle prove di esame sarà fornita alle candidate con apposita comunicazione rettorale ed i tempi di preavviso saranno gli stessi che le disposizioni vigenti stabiliscono per i concorsi di ingresso in carriera. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1965 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 101. - VILLA
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