Art. 3

In vigore dal 18 giu 1965
Le prove di esame consistono: a) in due prove scritte, di cui una sul programma di assistenza e di preparazione infermieristica ed una sulle materie dei programmi previsti per le Scuole ostetriche; b) in una prova orale sulle materie formanti oggetto delle prove scritte. Le prove scritte saranno valutate anche come componimento di lingua italiana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;508#art-3

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