Art. 4

In vigore dal 18 giu 1965
La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui ai precedenti articoli viene nominata dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà di medicina ed e costituita dal professore-direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università, da un professore di ruolo o fuori ruolo della predetta Facoltà, e da un assistente ordinario della clinica ostetrica, abilitato alla libera docenza. Al posto di uno dei due commissari di sua scelta la Facoltà potrà designare, ove lo ritenga opportuno, un direttore di Scuola di ostetricia autonoma. Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuni dei candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;508#art-4

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