Art. 2
In vigore dal 18 giu 1965
Titoli valutabili ai fini della graduatoria sono i seguenti, in ordine di precedenza:
punteggio del diploma di ostetrica;
servizio prestato presso cliniche ostetriche e ginecologiche o presso ospedali;
pubblicazioni.
Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.
Per le modalità relative all'espletamento dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;508#art-2