Art. 5
In vigore dal 18 giu 1965
Per quanto riguarda il concorso nazionale previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 18 della legge, si osservano, in quanto applicabili e compatibili con le successive disposizioni, le norme contenute nei precedenti articoli.
Gli esami consistono in una prova pratica vertente sull'assistenza ostetrica e sulle norme che regolano i servizi infermieristici nei reparti ospedalieri ed in un esame orale consistente in un colloquio sul programma della prova medesima.
I titoli valutabili, ai quali sarà riservato un punteggio non eccedente il 30% del totale dei punti, sono i seguenti, in ordine di precedenza:
punteggio del diploma di ostetrica;
stato di servizio;
eventuali altri titoli concernenti la carriera degli studi ed i servizi prestati prima dell'immissione in ruolo;
pubblicazioni;
giudizio della Facoltà presso la quale la candidata presta servizio, espresso su proposta del direttore della clinica ostetrica e ginecologica.
La candidata dovrà presentare un suo curriculum vitae, da lei firmato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;508#art-5