Art. 5

In vigore dal 18 giu 1965
Per quanto riguarda il concorso nazionale previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 18 della legge, si osservano, in quanto applicabili e compatibili con le successive disposizioni, le norme contenute nei precedenti articoli. Gli esami consistono in una prova pratica vertente sull'assistenza ostetrica e sulle norme che regolano i servizi infermieristici nei reparti ospedalieri ed in un esame orale consistente in un colloquio sul programma della prova medesima. I titoli valutabili, ai quali sarà riservato un punteggio non eccedente il 30% del totale dei punti, sono i seguenti, in ordine di precedenza: punteggio del diploma di ostetrica; stato di servizio; eventuali altri titoli concernenti la carriera degli studi ed i servizi prestati prima dell'immissione in ruolo; pubblicazioni; giudizio della Facoltà presso la quale la candidata presta servizio, espresso su proposta del direttore della clinica ostetrica e ginecologica. La candidata dovrà presentare un suo curriculum vitae, da lei firmato.
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