Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di MilanoTitolo III

Art. 16

In vigore dal 29 lug 1965
Il concorso comprende: a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico addestrative che si svolgono nell'Istituto; b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico sportiva; c) una prova scritta di cultura generale. L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dalla ammissione alla prova scritta. La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal Consiglio direttivo. È presieduta dal direttore coadiuvato da tre vice-presidenti preposti rispettivamente: a) alla sottocommissione per la visita medica; b) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisica; c) alla sottocommissione per la prova scritta. La graduatoria del candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore. I giudizi delle sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili. L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-16

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