Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 29 lug 1965
Il concorso comprende:
a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico addestrative che si svolgono nell'Istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico sportiva;
c) una prova scritta di cultura generale.
L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dalla ammissione alla prova scritta.
La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal Consiglio direttivo. È presieduta dal direttore coadiuvato da tre vice-presidenti preposti rispettivamente:
a) alla sottocommissione per la visita medica;
b) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisica;
c) alla sottocommissione per la prova scritta.
La graduatoria del candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.
I giudizi delle sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.
L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-16