Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di MilanoTitolo III

Art. 17

In vigore dal 29 lug 1965
Entro i primi due mesi della permanenza nell'Istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-17

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