Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 29 lug 1965
Entro i primi due mesi della permanenza nell'Istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-17