Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di MilanoTitolo III

Art. 20

In vigore dal 29 lug 1965
La frequenza ai corsi e alle esercitazioni è obbligatoria. Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturali e tecnico-addestrativo di cui all'. Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami. Per essere ammesso agli esami di profitto l'allievo deve aver frequentato regolarmente i corsi e deve aver raggiunto nell'anno almeno i 3/4 delle presenze tanto alle lezioni quanto alle esercitazioni e sempre che le assenze siano motivate da impedimento legittimo o giustificato. Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi l'allievo che è respinto per non aver superato le prove pratiche di due insegnamenti tecnico-addestrativi, non è ammesso alle iscrizioni dell'anno successivo. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve avere superato presso l'Istituto, gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-20

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