Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 29 lug 1965
Gli allievi sono tenuti a fornirsi e proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-25