Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano›Titolo IV
Art. 28
In vigore dal 29 lug 1965
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche o psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzione delle funzionalità o minorazioni delle idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
Gli eventi traumatici o morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilità dell'Istituto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-28