Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di MilanoTitolo IV

Art. 28

In vigore dal 29 lug 1965
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche o psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzione delle funzionalità o minorazioni delle idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo. Gli eventi traumatici o morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilità dell'Istituto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-28

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