Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di MilanoTitolo IV

Art. 26

In vigore dal 29 lug 1965
L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione. Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo