Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di MilanoTitolo II

Art. 13

In vigore dal 29 lug 1965
Il dirigente tecnico: a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del settore tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive; b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento; c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sui personale ausiliario dell'istituto addetto alle attività ginnicosportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi; e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i concorsi di preparazione e di perfezionamento che sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo; f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in località fuori della sede normale dell'Istituto. Il dirigente tecnico, nello svolgimento delle sue mansioni, riceve le opportune direttive dal direttore in esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo, riferisce periodicamente al direttore sulle attività espletate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-13

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