Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 29 lug 1965
Il direttore:
a) conferisce in nome della legge e in virtù dei poteri a lui derivanti dalla carica, diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'Istituto e ne autorizza il rilascio;
b) assicura il regolare svolgimento della attività didattica dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
d) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto;
e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione che lo riguardano e del Consiglio direttivo e prende provvedimenti d'urgenza riferendone rispettivamente al Consiglio di amministrazione e al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;
f) alla fine di ogni anno presenta al Consiglio di amministrazione una relazione riassuntiva dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-11