Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di MilanoTitolo II

Art. 11

In vigore dal 29 lug 1965
Il direttore: a) conferisce in nome della legge e in virtù dei poteri a lui derivanti dalla carica, diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'Istituto e ne autorizza il rilascio; b) assicura il regolare svolgimento della attività didattica dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni; c) convoca e presiede il Consiglio direttivo; d) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto; e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione che lo riguardano e del Consiglio direttivo e prende provvedimenti d'urgenza riferendone rispettivamente al Consiglio di amministrazione e al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza; f) alla fine di ogni anno presenta al Consiglio di amministrazione una relazione riassuntiva dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo