Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 29 lug 1965
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca il Consiglio e lo presiede;
c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende provvedimenti di emergenza informandone il Consiglio per la ratifica;
d) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento degli uffici amministrativi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-6