Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di MilanoTitolo II

Art. 6

In vigore dal 29 lug 1965
Il presidente del Consiglio di amministrazione: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) convoca il Consiglio e lo presiede; c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende provvedimenti di emergenza informandone il Consiglio per la ratifica; d) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento degli uffici amministrativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-6

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