Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 29 lug 1965
Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica è triennale.
L'istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici.
Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma di educazione fisica al sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Tale diploma ha valore di qualifica accademica.
L'istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-3