Art. 7

Costituzione delle cattedre e dei posti di ruolo Incarichi di insegnamento

In vigore dal 14 mar 1965
Nella tabella allegata al presente decreto sono determinate: a) le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento; b) gli obblighi d'insegnamento del personale docente; c) le condizioni per l'istituzione di cattedre nelle scuole predette; d) i posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 118. - VILLA
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