Art. 2

Istituzione dei ruoli ordinari nella scuola media per ciechi

In vigore dal 14 mar 1965
A decorrere dal 10 ottobre 1963, sono istituiti nella scuola media per ciechi i seguenti ruoli ordinari di: a) presidi senza insegnamento; b) professori di italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia; c) professori di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; d) professori di applicazioni tecniche comuni e speciali maschili e femminili; e) professori di educazione musicale; f) insegnanti tecnico-pratici per le attività pratiche speciali, maschili e femminili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-01;1617#art-2

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