Art. 2
Istituzione dei ruoli ordinari nella scuola media per ciechi
In vigore dal 14 mar 1965
A decorrere dal 10 ottobre 1963, sono istituiti nella scuola media per ciechi i seguenti ruoli ordinari di:
a) presidi senza insegnamento;
b) professori di italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia;
c) professori di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali;
d) professori di applicazioni tecniche comuni e speciali maschili e femminili;
e) professori di educazione musicale;
f) insegnanti tecnico-pratici per le attività pratiche speciali, maschili e femminili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-01;1617#art-2