Art. 1

Soppressione dei ruoli ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi

In vigore dal 14 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449; Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1293; Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1113; Visti gli articoli 13, 16 e 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Soppressione dei ruoli ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi A decorrere dal 1 ottobre 1963, sono soppressi i ruoli ordinari del personale direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1113.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-01;1617#art-1

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