Art. 1
Soppressione dei ruoli ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi
In vigore dal 14 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449;
Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1293;
Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1113;
Visti gli articoli 13, 16 e 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Soppressione dei ruoli ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi
A decorrere dal 1 ottobre 1963, sono soppressi i ruoli ordinari del personale direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1113.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-01;1617#art-1