Art. 3
Collocamento nei ruoli della scuola media per ciechi
In vigore dal 14 mar 1965
I presidi, i professori e gli insegnanti tecnico-pratici iscritti nei ruoli della scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi, soppressi per effetto dell' del presente decreto, sono collocati, a decorrere dal 1 ottobre 1963, nei nuovi ruoli della scuola media per ciechi sulla base della corrispondenza stabilita dallo articolo seguente. Il detto personale conserverà la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite. La iscrizione nel nuovo ruolo avrà luogo secondo l'anzianità maturata nella classe di stipendio.
Gli insegnanti tecnico-pratici per le attività pratiche speciali di cui alla lettera f) del precedente sono iscritti in un ruolo C. Gli insegnanti di cui sopra, che risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti istituiti ai sensi della tabella allegata al presente decreto, sono utilizzati per l'insegnamento delle applicazioni tecniche comuni e speciali maschili e femminili ed ove occorra anche per insegnamenti affini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-01;1617#art-3