Art. 7
7 / 7Costituzione delle cattedre e dei posti di ruolo Incarichi di insegnamento
In vigore dal 14 mar 1965
Nella tabella allegata al presente decreto sono determinate:
a) le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento;
b) gli obblighi d'insegnamento del personale docente;
c) le condizioni per l'istituzione di cattedre nelle scuole predette;
d) i posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 118. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-01;1617#art-7