Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 96-bis
In vigore dal 24 apr 1982
I posti di ricercatore universitario sono determinati dalla tabella D annessa al presente statuto.
Per quanto riguarda i compiti dei ricercatori universitari ed il loro stato giuridico ed economico si fa riferimento alla normativa in vigore nelle Università statali.
Nella prima applicazione i posti di ricercatore universitario verranno conferiti previo giudizio di idoneità secondo le procedure previste dagli e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-96-bis