Art. 1

In vigore dal 3 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692; Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685; Veduta la domanda in data 10 marzo 1964, presentata dal presidente del Consorzio universitario dell'Aquila per ottenere il riconoscimento della libera Università dell'Aquila; Veduto il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data 28 settembre 1962, n. 34819/34820, col quale è stato costituito il Consorzio tra l'Amministrazione provinciale e il comune dell'Aquila per la libera Università dell'Aquila e ne è stato approvato lo statuto; Veduta la deliberazione in data 22 gennaio 1963 del commissario dell'Istituto Universitario pareggiato di magistero dell'Aquila; Veduto il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data 21 maggio 1964, n. 5459/2, col quale sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio per la libera Università dell'Aquila; Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È istituita nella città dell'Aquila una libera Università con la Facoltà di magistero e la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali limitatamente ai corsi di laurea in Matematica, in Fisica ed al biennio propedeutico d'ingegneria. È approvato lo statuto della libera Università dell'Aquila annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica e dal Ministro per la pubblica istruzione, L'Università anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell' del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è mantenuta a totale carico del Consorzio universitario dell'Aquila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo