Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 116
In vigore dal 2 mar 1967
Nella prima applicazione del presente statuto, il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario, organicamente assegnato ai posti di ruolo dello statuto dell'Istituto universitario pareggiato di Magistero dell'Aquila, che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore dello statuto stesso, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici previsti dallo statuto dell'Università, conservando l'anzianità utile a tutti i fini.
I posti previsti dalla tabella C) annessa allo statuto della libera Università dell'Aquila, che risulteranno vacanti dopo l'inquadramento di cui al precedente comma, saranno ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, riservato al personale non di ruolo dipendente dall'Istituto universitario di magistero o dagli Istituti già finanziati dal Consorzio universitario aquilano, che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, abbia prestato servizio da almeno due anni e che abbia svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla categoria per la quale concorre e che sia in possesso, indipendentemente dai limiti di età, del titolo di studio e di tutti gli altri i requisiti prescritti.
I posti che dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo dovessero risultare ancora disponibili, saranno assegnati mediante normale concorso.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-116