Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 114
In vigore dal 2 mar 1967
I presidi della Facoltà e finché questi non siano nominati, i presidenti dei Comitati tecnici, costituiranno il Senato accademico.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-114