Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 110
In vigore dal 2 mar 1967
Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformità con le norme regolamentari della materia per i dipendenti di Enti di diritto pubblico.
Al relativo onere finanziario l'Università provvede mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione alla fine dell'anno accademico, in base all'apposito capitolo del bilancio di previsione.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-110