Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 108

In vigore dal 2 mar 1967
I posti della carriera direttiva, di concetto, di segreteria e di ragioneria, della carriera esecutiva d'ordine delle biblioteche delle carriere di concetto dei tecnici coadiutori, della carriere esecutive del personale tecnico e della carriera del personale ausiliario sono conferiti nel grado iniziale dal Consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, di espletarsi con la osservanza delle norme e modalità stabilità per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti. Il passaggio da un coefficiente all'altro nell'ambito di ciascuna carriera è disposto in base a giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Per lo stato giuridico la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alla predetta carriera dell'Università, si osservano in quanto applicabili le disposizioni vigenti in materia per il personale statale, di carriera e qualifica corrispondenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
  • Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-108

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