Art. 96-bis
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 96-bis

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In vigore dal 24 apr 1982
I posti di ricercatore universitario sono determinati dalla tabella D annessa al presente statuto. Per quanto riguarda i compiti dei ricercatori universitari ed il loro stato giuridico ed economico si fa riferimento alla normativa in vigore nelle Università statali. Nella prima applicazione i posti di ricercatore universitario verranno conferiti previo giudizio di idoneità secondo le procedure previste dagli e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
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