Art. 7
In vigore dal 11 ago 1964
Per i sottoindicati prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, si applica temporaneamente, dal 21 marzo 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura del 5% sul valore, nei limiti di un contingente globale di tonnellate 113.220, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
ghise ematiti, contenenti in peso 1.50% o meno di manganese, altre, diverse da quelle ottenute con carbone di legna (voce della tariffa doganale ex 73.01-B-II-b);
ghise fosforose, contenenti in peso più di 1% di silicio (voce della tariffa doganale 73.01-C-II).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;654#art-7