Art. 7

In vigore dal 11 ago 1964
Per i sottoindicati prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, si applica temporaneamente, dal 21 marzo 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura del 5% sul valore, nei limiti di un contingente globale di tonnellate 113.220, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: ghise ematiti, contenenti in peso 1.50% o meno di manganese, altre, diverse da quelle ottenute con carbone di legna (voce della tariffa doganale ex 73.01-B-II-b); ghise fosforose, contenenti in peso più di 1% di silicio (voce della tariffa doganale 73.01-C-II).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;654#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo