Art. 8

In vigore dal 11 ago 1964
Salvo le diverse decorrenze stabilite dagli , il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;654#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo