Art. 5
In vigore dal 11 ago 1964
Palla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, è temporaneamente sospeso il dazio previsto dalla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, per la guanina greggia (pasta di squame e di altri cascami di pesci, contenenti olio minerale, del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza di Oriente - voce della tariffa ex 35.19-Q).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;654#art-5