Art. 6
In vigore dal 11 ago 1964
Palla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965 è temporaneamente sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione dei dazi previsti dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, per la guanina greggia (pasta di squame e di altri cascami di pesci contenenti olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza di Oriente - voce della tariffa ex 35.19-Q-IV-n).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;654#art-6