Art. 2
In vigore dal 11 ago 1964
A decorrere dal 1 giugno 1964, i dazi previsti dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, sono modificati nella misura indicata, per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;654#art-2