Art. 7

In vigore dal 16 feb 1964
In conseguenza della istituzione e della soppressione degli uffici di cui agli del presente decreto, nonché delle variazioni previste negli di questo stesso decreto, alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive varianti, sono apportate, per gli uffici cui si riferiscono, le modificazioni contenute nelle corrispondenti tabelle A, B e C allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-31;2105#art-7

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