Art. 9

In vigore dal 16 feb 1964
Gli affari civili e penali pendenti alla data del 1 settembre 1964 sono d'ufficio devoluti alla cognizione degli uffici competenti secondo le circoscrizioni determinate dal presente decreto, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento, che rimarranno alla cognizione degli uffici competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore, in essi compresi gli uffici di cui agli , i quali continueranno a funzionare, per tali esclusive incombenze, fino al 30 settembre 1961.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-31;2105#art-9

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