Art. 8
In vigore dal 16 feb 1964
La istituzione e la soppressione degli uffici di cui agli , nonché le modificazioni di cui agli articoli a e 5 avranno attuazione con il 1 settembre 1964.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-31;2105#art-8