Art. 8

In vigore dal 16 feb 1964
La istituzione e la soppressione degli uffici di cui agli , nonché le modificazioni di cui agli articoli a e 5 avranno attuazione con il 1 settembre 1964.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-31;2105#art-8

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