Art. 6
In vigore dal 17 lug 1963
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1963.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1963
SEGNI
LEONE - MARTINELLI - PICCIONI - COLOMBO - MEDICI - MATTARELLA - TOGNI - TRABUCCHI - DOMINEDÒ
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrata alla Corte del conti, addì 2 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 60. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;869#art-6