Art. 4

In vigore dal 17 lug 1963
Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, modificata nei sensi di cui all', sono apportate le seguenti variazioni: a) vengono inserite le voci, i numeri di statistica e i dazi di cui all'annessa tabella C, firmata dal Ministro per le finanze; b) ai prodotti compresi nelle voci di tariffa elencate nelle annesse tabelle D ed E, firmate dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati, rispettivamente, per le provenienze CEE, CEEA e CECA scortate dai certificati prescritti e per le provenienze CEE, CEEA e CECA non scortate dai certificati prescritti e per le altre provenienze; c) alle note complementari premesse al capitolo 22 è aggiunta, dopo la nota n. 1, la seguente nota: "2. - Per l'applicazione delle voci numeri 22.05-B-III-a e 22.05-B-IV-a, sono considerati vini con denominazione di origine, unicamente i vini: di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamordni) ed il moscatello di Setubal. L'ammissione in queste sottovoci è subordinata, inoltre, alla presentazione di un certificato di origine riconosciuto dalle autorità competenti". L'attuale nota n. 2, assume il n. 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;869#art-4

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