Art. 2
In vigore dal 17 lug 1963
Alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, modificata nei sensi di cui all', sono apportate le seguenti variazioni:
a) vengono inserite le voci ed i relativi dazi di cui alla annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze;
b) le aliquote dei dazi previste per i prodotti compresi nelle voci di tariffa elencate nell'annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, sono modificate nella misura indicata a fianco di ciascuna voce;
c) alle note complementari premesse al capitolo 22 è aggiunta, dopo la nota n. 1, la seguente nota:
"2. - Per l'applicazione delle voci numeri 22.05-B-III-a e 22.05-B-IV-a, sono considerati vini con denominazione di origine, unicamente i vini: di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszn e Szamordni) ed il moscatello di Setubal. L'ammissione in queste sottovoci è subordinata, inoltre, alla presentazione di un certificato di origine riconosciuto dalle autorità competenti".
L'attuale nota n. 2, assume il n. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;869#art-2